Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   (c.f.
97163520584) in persona del Presidente pro tempore,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (c.f. 80224030587),  fax
06/96514000 e PEC  agsm2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore  per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale   della   legge
regionale Puglia 20 maggio 2014 n. 27, in B.U.R. n. 66 del 26  maggio
2014, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  prevenzione  del
rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del
fabbricato», segnatamente l'art. 2, in relazione all'art. 117,  comma
2 lett. l) e comma 3 Cost. e al principio di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., con riferimento agli  artt.  83  e  ss.  D.P.R.  n.
380/2001; gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 in relazione agli  artt.  3  e  97
Cost., 42 Cost., 117, comma 2 lett. l) ed  m)  Cost.,  117,  comma  3
Cost., con riferimento agli artt. 11, 12, 20, 22, 23-bis, 25, 26 3 83
e ss. D.P.R. n. 380/2001. 
 
                                Fatto 
 
    Con legge regionale Puglia n. 27 del 20 maggio 2014,  sono  state
previste disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e
sicurezza delle costruzioni ed e' stato istituito  il  fascicolo  del
fabbricato per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione. 
    Le finalita' perseguite dalla legge  regionale  sono  esplicitate
nell'art. 1, ove si afferma che la Regione  agisce  «a  tutela  della
pubblica e privata incolumita', persegue  una  politica  mirata  alla
conoscenza  dello  stato  conservativo  del  patrimonio  edilizio   a
salvaguardia  della  sicurezza  e  della  qualita'  delle  strutture,
nonche' del buon  governo  del  territorio».  Questi  obiettivi  sono
perseguiti mediante «un sistema integrato ed  informatizzato  per  la
conoscenza  dello  stato   conservativo   del   patrimonio   edilizio
esistente, con particolare attenzione  agli  edifici  strategici,  ai
fini di protezione civile e del rischio rilevante in  relazione  alle
azioni  sismiche»  e  attraverso  «una  politica  di  prevenzione   e
protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l'individuazione
di modalita'  di  attuazione  che  sensibilizzino  anche  i  soggetti
privati interessati». 
    Gli scopi cui tende la legge regionale  sono  riconducibili  alla
competenza legislativa riconosciuta dall'art.  117,  comma  3,  Cost.
alle Regioni, in materia  di  protezione  civile  e  di  governo  del
territorio. Nell'ambito di detta competenza le Regioni, come e' noto,
devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato. 
    Le   disposizioni   della   citata   legge   regionale   indicate
nell'epigrafe del presente atto sono  costituzionalmente  illegittime
per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 l.r. Puglia n. 27 del 14
maggio 2014, in relazione all'art. 117, comma 2, lett. l) e  comma  3
Cost. e al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  con
riferimento agli artt. 83 e ss. D.P.R. n. 380/2001. 
    1.1. La norma contenuta nell'articolo 2  rubricata  «Definizioni»
fornisce, al comma 1, una propria definizione di «fabbricato», inteso
come «l'insieme di  strutture  portanti  ed  elementi  costruttivi  e
architettonici  reciprocamente  connessi  in  modo  da  formare   con
continuita' dalle fondamenta alla  copertura  un  organismo  edilizio
funzionalmente autonomo». 
    Il comma 2 da' inoltre la definizione di  «aggregato  »,  termine
con cui si fa riferimento a «un insieme  di  fabbricati  attigui  che
gia' interagiscono staticamente per i soli carichi  gravitazionali  o
che possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in genere». 
    Il comma 3 considera «fabbricati  di  nuova  costruzione»  quelli
iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale,  mentre,  al
comma 4, vengono chiamati «fabbricati esistenti» tutti gli altri. 
    Infine, il comma 5 precisa che «per proprietari si intendono:  a)
nel  caso  di  costruzioni  esistenti,  il  proprietario  dell'intero
fabbricato ovvero i titolari di proprieta' delle singole porzioni; b)
nel caso di nuove costruzioni, i soggetti  per  conto  dei  quali  si
procede alla realizzazione dell'immobile». 
    1.2.  Le  definizioni  di  fabbricato  sopra  descritte,  la  cui
formulazione letterale, tra altro, consente  astrattamente  di  darne
un'applicazione generale, contrastano con quelle di  «costruzione»  e
di  «proprietario»  previste  dalla  legislazione   statale   e   che
costituiscono il presupposto per l'applicazione di  norme  poste  dal
legislatore statale a tutela di interessi unitari,  quali  certamente
sono quelli sottesi alla legge regionale in esame. 
    Le costruzioni in zone sismiche sono,  infatti,  sottoposte  alla
disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del DPR n. 380/2001,  che  ne
subordina la realizzazione a specifiche norme  tecniche  emanate  con
decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti  il  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche   e   la
Conferenza unificata StatoRegioni-Enti locali. 
    La Corte costituzionale, in particolare, ha chiarito che  rientra
nella competenza statale la fissazione delle norme e delle  procedure
tecniche  da  applicare  agli  accertamenti,  al  fine  di  attestare
l'idoneita'  statica,  perche  queste  «esigono  una   determinazione
uniforme e valida per tutte le zone sismiche presenti nel  territorio
nazionale» (sent. n. 302 del 1988). 
    In quest'ambito, l'intento unificatore della legislazione statale
esige una vigilanza assidua sulle  costruzioni  riguardo  al  rischio
sismico e si giustifica «attesa la rilevanza del bene  protetto,  che
trascende  anche  l'ambito  della  disciplina  del  territorio,   per
attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo
alla materia della protezione civile,  in  cui,  ugualmente,  compete
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (sent. n. 182
del 2006; si veda anche sent. n. 64 del 2013). 
    La Corte costituzionale  ha  anche  chiarito  che  il  potere  di
riconoscere le ragioni particolari che impediscono il rispetto  delle
norme tecniche e' affidato al Ministro  per  le  infrastrutture  e  i
trasporti in quanto in quest'ambito «il legislatore ha inteso dettare
una disciplina unitaria a tutela dell'incolumita' pubblica, mirando a
garantire, per  ragioni  di  sussidiarieta'  e  di  adeguatezza,  una
normativa unica, valida per tutto  il  territorio  nazionale,  in  un
settore  nel  quale  entrano  in  gioco  sia  l'alta  tecnicita'  dei
provvedimenti in questione sia l'esigenza di una valutazione uniforme
dei casi di deroga» (sent. n. 254 del 2010). 
    1.3. L'uniforme applicazione delle norme per  le  costruzioni  in
zone sismiche presuppone, evidentemente, una definizione  altrettanto
uniforme di «costruzione» e alla luce di detta considerazione risulta
esorbitante,  rispetto  alla  sfera  di  competenza   regionale,   la
previsione regionale che intende dare  una  definizione  generale  di
«fabbricato», a maggior ragione se essa comporta  poi  l'applicazione
di norme con fini di «protezione civile» e di riduzione del  «rischio
rilevante in relazione alle azioni sismiche» (art. 1  della  l.r.  in
esame). 
    La definizione di «fabbricato» fornita dalla norma  regionale  si
discosta, infatti, dalla definizione  contenuta  nella  citata  legge
statale, come interpretata dalla giurisprudenza. Gli artt. 83  e  ss.
del TU dell'edilizia, infatti, si applicano a tutte le costruzioni la
cui  sicurezza  possa  interessare  la   pubblica   incolumita',   da
realizzarsi nelle zone dichiarate sismiche, senza alcuna  distinzione
tra nuove  costruzioni  e  opere  realizzate  previa  demolizione  di
manufatti preesistenti (Cons. St., sez. IV, sent. n. 3703 del 2009) e
senza che  sia  rilevante  il  carattere  stabile  o  precario  della
costruzione (Cass. pen., sez. III, sent. n. 17623 del 2006). 
    Tale definizione e', all'evidenza,  piu'  ampia  di  quella  data
dall'art. 2  della  legge  regionale  in  esame  che,  nel  riferirsi
all'«insieme  di  strutture  portanti  ed  elementi   costruttivi   e
architettonici  reciprocamente  connessi  in  modo  da  formare   con
continuita', dalle fondamenta alla copertura, un  organismo  edilizio
funzionalmente  autonomo»,  presuppone  un   grado   di   completezza
dell'edificio  (che  deve  essere  dotato  di   una   «copertura»   e
soprattutto «funzionalmente autonomo») non richiesta dalla  normativa
statale. 
    La norma regionale, dunque, viola l'art. 117, comma 3, Cost., per
contrasto con i  principi  fondamentali  dettati  dalle  norme  sopra
indicate  del  TU  dell'edilizia,  oltre  a  violare  i  principi  di
eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Infatti, se alla
nozione di «fabbricato»  data  dalla  legge  regionale  «ai  fini  di
protezione civile e del rischio rilevante in  relazione  alle  azioni
sismiche» occorre dare portata generale, seguendo il dato  letterale,
e' chiaro che a essa  dovrebbe  farsi  riferimento  anche  per  farne
discendere l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni  in
zone  sismiche.  In  questo  modo,  si  determina   una   restrizione
dell'ambito di applicazione di una disciplina statale,  dettata  alla
luce di esigenze unitarie di tutela  dell'incolumita'  pubblica,  con
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    Se, invece, la definizione di cui si discute dovesse considerarsi
limitata ai soli fini dell'applicazione degli obblighi  di  tenuta  e
aggiornamento del fascicolo del fabbricato,  la  disposizione  appare
iniqua e  irragionevole,  con  violazione  dell'art.  3  Cost.  Essa,
infatti, sottopone a tali obblighi determinate costruzioni  per  fini
di protezione civile e prevenzione del rischio di eventi  calamitosi,
escludendo irragionevolmente altri tipi di costruzioni (pur prive  di
copertura o funzionalmente non autonome), per  i  quali  sussiste  il
medesimo rischio che, appunto, la legge statale  ha  inteso  tutelare
prevedendo una disciplina unitaria. 
    1.4. Anche la definizione  di  «proprietario»  data  dalla  legge
regionale, anch'essa espressa  in  termini  generali,  contrasta  con
quella data dalla legislazione statale, con violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. l),  Cost.  e,  dunque,  risulta  irragionevole  e  in
contrasto con principi fondamentali  della  legislazione  statale  in
materia di governo del territorio. 
    La disciplina del diritto di  proprieta'  rientra  nella  materia
«ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato dall'art. 117, comma 2,  lett.  l),  Cost.  e,  pertanto,
contrasta con tale parametro una norma regionale che prevede, in  via
generale,  una  definizione  diversa  da  quella  di   «proprietario»
ricavabile dall'art. 832 del codice civile. 
    Se  anche  questa  definizione  fosse  limitata  ai   soli   fini
dell'applicazione delle altre  disposizioni  della  legge  regionale,
cio' non sarebbe sufficiente a escluderne l'incostituzionalita'. 
    Nel  ricomprendere  nella  nozione,  nel  caso   di   costruzioni
esistenti, «il proprietario dell'intero fabbricato ovvero i  titolari
di proprieta' delle singole porzioni», la norma, infatti, trascura le
situazioni nelle quali  il  proprietario  abbia  ceduto  a  terzi  la
facolta' di edificare (ad esempio  mediante  la  costituzione  di  un
diritto di superficie o di usufrutto) e pone difficolta'  applicative
nel caso di condominio, non essendo chiaro su chi  gravino  le  varie
incombenze. 
    Inoltre, nel sussumere nel concetto di proprietari «i titolari di
proprieta' delle singole porzioni» di un intero edificio,  si  omette
irragionevolmente d'individuare il soggetto responsabile della tenuta
e dell'aggiornamento del fascicolo nei casi  di  lavori  sulle  parti
comuni dell'edificio. 
    Dunque, imporre gli obblighi di aggiornamento  del  registro  «in
occasione di ogni lavoro» al proprietario e non ai soggetti che hanno
titolo per richiedere il permesso di  costruire,  risulta  del  tutto
irragionevole, oltre che contrastante  con  i  principi  fondamentali
della materia «governo del territorio», ricavabili dall'art.  11  del
TU dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001. 
    1.5. Con riguardo agli immobili da costruire, la norma  regionale
non pone  obblighi  a  carico  dei  «proprietari»,  ma  fa  piuttosto
riferimento ai «soggetti per conto dei quali si procede» a effettuare
i lavori, con una previsione che comunque  rimane  oscura  e  risulta
quindi irragionevole. 
    Non si comprende, infatti, chi debba occuparsi di tali incombenze
nel caso in cui sia stato concluso un contratto di vendita d'immobili
da costruire, ai sensi  del  d.lgs.  n.  122  del  2005,  in  cui  il
trasferimento della proprieta'  non  sia  immediato.  In  una  simile
situazione, non si capisce se il soggetto  per  conto  del  quale  si
procede alla realizzazione dell'immobile sia il  venditore  (titolare
della proprieta' durante i lavori  e  responsabile  degli  stessi)  o
l'acquirente (che non e' proprietario del bene ne' ha alcun controllo
sui lavori, ma e' la persona nel cui interesse essi sono svolti). 
    La norma, dunque, sotto tale profilo viola l'art. 117,  comma  2,
lett. l), Cost. e il principio di ragionevolezza di  cui  all'art.  3
Cost., nonche' l'art. 117, comma 3, Cost. in riferimento ai  principi
fondamentali in materia di «governo del territorio» ricavabili  dalle
citate norme del TU dell'edilizia DPR n. 380/2001. 
2. Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5,  6  e  7  della
l.r. Puglia n. 27 del 14 maggio 2014, in relazione agli artt. 3 e  97
Cost., 42 Cost., 117, comma 2 lett. l) ed  m)  Cost.,  117,  comma  3
Cost., con riferimento agli artt. 11, 12, 20, 22, 23-bis, 25, 26 3 83
e ss. D.P.R. n. 380/2001. 
    2.1. L'art. 3  della  l.r.  Puglia  n.  27  del  14  maggio  2014
individua nel  «fascicolo  del  fabbricato»  lo  strumento  operativo
idoneo al perseguimento delle finalita' di protezione  civile  e  dai
rischi di  eventi  calamitosi,  in  relazione  alle  azioni  sismiche
perseguite dalla legge regionale.  Il  fascicolo,  corredato  da  una
scheda di sintesi, deve essere redatto «a cura dei proprietari» ed e'
obbligatorio per gli immobili di nuova costruzione (art. 3, comma 1),
nonche' per i fabbricati esistenti elencati nella  Delibera  G.R.  31
maggio 2011 n. 1214, pubblici o privati  ad  uso  pubblico  (art.  3,
comma 7). 
    Il  fascicolo  e'  «riferito  ad  un  fabbricato  strutturalmente
indipendente  e  alle  sue  pertinenze,  deve  contenere   tutte   le
informazioni  riguardanti  la  situazione  progettuale,  urbanistica,
edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonche' i  dati  dei
relativi atti autorizzativi, nonche' gli estremi  e  l'oggetto  degli
atti autorizzativi, comunque denominati»  (art.  3,  comma  2).  Esso
«deve essere aggiornato in occasione di ogni  lavoro  o  di  modifica
significativa dello stato  di  fatto  e/o  della  destinazione  d'uso
dell'intero fabbricato o di parte  di  esso»  nonche'  «nel  caso  di
lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi» e comunque nel
termine perentorio di dieci anni dall'ultimo deposito della scheda di
sintesi (art. 3, comma 3). 
    L'art.  3,  comma  4,  prevede  che  il  fascicolo  deve   essere
depositato «presso l'amministrazione pubblica responsabile» e  tenuto
in copia presso «l'amministratore di condominio  a  disposizione  per
ogni controllo da parte delle autorita' competenti». 
    La scheda  di  sintesi,  a  sua  volta,  deve  essere  aggiornata
contestualmente al fascicolo del fabbricato e inviata  al  Comune  di
competenza nonche', per gli edifici ricadenti nelle classi III  e  IV
della deliberazione della Giunta regionale  n.  1214  del  31  maggio
2011, al Servizio Regionale Lavori Pubblici (art. 3, comma 5). 
    L'omessa allegazione della scheda di sintesi all'istanza  per  il
rilascio del certificato di agibilita', comporta la  sospensione  del
relativo procedimento (art. 3, comma 6). 
    L'art. 4 prevede, in capo ai Comuni,  la  facolta'  di  estendere
l'obbligo di tenuta del fascicolo di fabbricato anche ai  proprietari
degli  edifici  gia'  esistenti  «ricadenti  in  aree   instabili   o
potenzialmente instabili» (art. 4, comma 1) oppure  «ricadenti  nelle
zone  di  alta  sismicita'  classificate  «1»   e   «2»,   ai   sensi
dell'O.P.C.M. n. 3274/2003» (art. 4, comma 2). Esso  e'  obbligatorio
anche per gli edifici ricadenti in classe IV  (Edifici  di  interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante  gli
eventi sismici  assume  rilievo  fondamentale  per  le  finalita'  di
protezione civile) e in classe III (Edifici e opere  infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un
eventuale collasso) della deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1214 del 31 maggio 2011. 
    L'art. 5 dispone che, per i fabbricati gia' esistenti - salvo che
il Comune non preveda l'obbligo  di  tenuta  del  fascicolo  a  norma
dell'articolo 4 - i proprietari devono comunque curare  la  redazione
di una Scheda  informativa,  della  quale  si  elencano  i  contenuti
necessari (comma 1, e, se gia' richiesti dalla  legislazione  vigente
all'epoca della costruzione, comma 4). 
    La   scheda   deve   essere   custodita   dal   proprietario    o
dall'amministratore di condominio, deve  essere  a  disposizione  per
eventuali controlli delle autorita' competenti e deve essere allegata
ai  progetti  di  manutenzione  straordinaria,  recupero,   restauro,
ristrutturazione, ampliamento da sottoporre a permesso di  costruire,
SCIA, DIA o CIL, pena il diniego  dell'autorizzazione  o  il  rifiuto
della comunicazione inviata» (art. 5,  comma  2).  Essa  deve  essere
aggiornata ogniqualvolta mutino i dati in essa riportati  e  comunque
ogni dieci anni (art. 5, comma 3). 
    La mancata redazione o l'omesso aggiornamento del  fascicolo  del
fabbricato comporta una sanzione  pecuniaria  da  5.000  (cinquemila)
euro  a  50.000  (cinquantamila)  euro  (art.  10,  comma  1)  e   la
sospensione del certificato di agibilita' (art.  10,  comma  4),  Dal
canto suo, il mancato invio  della  scheda  informativa,  come  si  e
visto, implica il diniego  dell'autorizzazione  o  il  rifiuto  della
comunicazione inviata (art. 5, comma 2). 
    L'art. 6 prevede che i Comuni raggruppino i fabbricati  esistenti
per probabile livello di rischio attuale, in base a un cronoprogramma
da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  normativa,
stabilendo che la verifica delle condizioni statiche  dei  fabbricati
deve essere effettuata da un tecnico con idoneo titolo  professionale
entro tre mesi dall'approvazione del cronoprogramma e deve  essere  a
disposizione per ogni controllo da parte delle Autorita'  competenti.
A  conclusione  delle  operazioni  di  verifica,  il   professionista
incaricato redige una relazione tecnica da trasmettere al  Comune  di
competenza, nella quale propone, ove necessario,  ulteriori  fasi  di
approfondimento  conoscitivo  e  controlli  specialistici,  eventuali
interventi e un piano di corretta manutenzione. 
    L'art. 7, comma 1,  prevede  che,  nei  casi  d'interventi  sulle
strutture aventi  funzione  statica  dei  fabbricati  esistenti  (che
riguardino in particolare le sopraelevazioni  e  gli  aggregati),  e'
obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle  unita'
strutturali sottostanti  e  adiacenti,  da  trasmettersi  all'Ufficio
tecnico del Comune di pertinenza, «anche se  attinenti  a  proprieta'
diverse». 
    2.2. Le descritte norme della legge della Regione  Puglia  n.  27
del 2014 eccedono  la  competenza  legislativa  regionale  e  pongono
obblighi   irragionevoli   a   carico   dei    privati,    risultando
incostituzionali sotto diversi profili. 
    In primo luogo si osserva che l'inottemperanza agli  obblighi  di
redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato e della scheda
informativa  comportano,  come  si  e'  visto,  la   sanzione   della
sospensione  del  procedimento  di  rilascio   del   certificato   di
agibilita' per le  nuove  costruzioni  e  di  sospensione  della  sua
efficacia per gli edifici gia' esistenti ( art. 3, comma 6) 
    Cosi' facendo, la norma regionale impone ai proprietari  obblighi
ulteriori rispetto  a  quelli  posti  dal  TU  dell'edilizia  per  il
rilascio e il mantenimento del certificato di agibilita'. 
    Si  osserva  in  proposito  che  tale  certificato  deve   essere
ricondotto tra i titoli abilitativi e che la Corte Costituzionale  ha
affermato che  «lo  stato  ha  mantenuto  la  disciplina  dei  titoli
abilitativi come appartenente alla potesta'  di  dettare  i  principi
della  materia»,  di  competenza  concorrente,   del   «governo   del
territorio». La competenza  del  legislatore  statale  si  giustifica
affinche' «la legislazione regionale e le funzioni amministrative  in
materia non risultino inutilmente  gravose  per  gli  amministrati  e
siano  dirette  a  semplificare  le  procedure  e   ad   evitare   la
duplicazione di valutazioni  sostanzialmente  gia'  effettuate  dalla
pubblica amministrazione» (sent. n. 303 del 2003). 
    Il  rilascio  del  certificato  di  agibilita'  e'   disciplinato
dall'art. 25 del DPR n. 380 del 2001,  il  quale  indica  in  maniera
tassativa  i  documenti  che  devono  essere  allegati  alla  domanda
(richiesta  di   accatastamento   dell'edificio;   dichiarazione   di
conformita' dell'opera al progetto approvato,  di  prosciugatura  dei
muri e di salubrita' degli ambienti; attestazione di conformita' alle
norme sulla sicurezza degli impianti e all'isolamento termico  ovvero
certificato  di  collaudo  degli  stessi).  La  norma  statale  pone,
inoltre, termini precisi per la conclusione del procedimento  (trenta
giorni dalla ricezione della domanda,  nel  caso  in  cui  sia  stato
rilasciato dall'ASL il parere previsto dall'art. 5,  comma  3,  lett.
a),   del   TU   dell'edilizia;   sessanta   giorni   in   caso    di
autodichiarazione), i quali possono essere interrotti una sola volta,
entro quindici giorni dalla domanda, «esclusivamente per la richiesta
di documentazione integrativa, che non sia gia' nella  disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente». 
    La disposizione e' volta  a  semplificare  la  procedura  per  il
rilascio del titolo abilitativo e per questo rappresenta un principio
fondamentale della materia «governo del territorio». Di  conseguenza,
norme regionali che impongano al privato la trasmissione di documenti
(il fascicolo del fabbricato e la scheda di  sintesi,  per  le  nuove
costruzioni) non previsti  dalla  TU  dell'edilizia,  si  pongono  in
contrasto con le descritte norme di principio statali. 
    2.3. L'art. 26  del  D.P.R.  n.  380  del  2001  dispone  che  la
dichiarazione d'inagibilita' dell'edificio  consegua  al  venir  meno
delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrita'. 
    La norma regionale in esame si pone in contrasto anche con questo
principio, laddove individua un'ulteriore ipotesi di sospensione  del
certificato di  agibilita'  (la  mancata  trasmissione  della  scheda
informativa, per i fabbricati esistenti), non riconducibile in  alcun
modo  al  venir  meno  delle  condizioni  di  sicurezza,   igiene   e
salubrita', la cui sussistenza non viene verificata in  concreto.  Ne
consegue,  anche  in  questo  caso,  la   violazione   dei   principi
fondamentali  dettati  dallo  Stato  nella   materia   «governo   del
territorio». 
    2.4. La norma regionale, nell'aggravare in maniera ingiustificata
il procedimento per il rilascio del certificato di agibilita' per  le
nuove costruzioni, si pone inoltre in contrasto con l'art. 97  Cost.,
sotto il profilo del buon andamento  dell'amministrazione,  contenuto
nel divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi (art.  1,
comma  2,  della  legge  n.  241  del  1990)   e   nell'esigenza   di
semplificazione delle procedure amministrative  (esigenza  desumibile
da diverse fonti, tra cui l'art. 20 della legge n. 59  del  1997,  il
decreto-legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 35 del 2012, il decreto-legge  n.  69  del  2013,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 98 del 2013). 
    La Corte costituzionale ha  infatti  rilevato  che  «la  condotta
della pubblica amministrazione sembra tendenzialmente  intesa,  oggi,
al non aggravamento dei procedimenti amministrativi»  (sent.  n.  537
del  1990)  e  su  tale  base  ha  in   piu'   occasioni   dichiarato
l'incostituzionalita'  di  norme   regionali   che   generavano   «un
ingiustificato aggravamento del procedimento» (sent. n. 298 del 2013,
relativa   all'autorizzazione   unica    per    l'installazione    di
elettrodotti). La Corte  costituzionale  ha  anche  qualificato  come
principi fondamentali delle materie di legislazione  concorrente  «le
norme   statali   ispirate   alle   regole   della    semplificazione
amministrativa e della celerita', volte a garantire, in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale, la conclusione,  entro  un  termine
definito, del procedimento autorizzativo» (sent.  n.  119  del  2014,
relativa alla localizzazione di centrali di compressione a gas). 
    2.5. Sotto altro profilo, le regole ispirate alla semplificazione
amministrativa costituiscono  esercizio  della  potesta'  legislativa
statale in materia di determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in  quanto  anche
l'attivita' amministrativa (e, quindi, i procedimenti amministrativi)
puo' assurgere alla qualifica di «prestazione» della quale  lo  Stato
e' competente a fissare un  «livello  essenziale»  a  fronte  di  una
specifica  pretesa  di  individui,  imprese,  operatori  economici  e
soggetti privati (sentt. n. 298 e n. 62 del 2013, n. 207 e n. 203 del
2012). 
    Con detti principi  certamente  contrastano  gli  oneri  aggiunti
dalle norme regionali in esame al procedimento per  il  rilascio  del
certificato di agibilita' e, in particolare, l'obbligo di  comunicare
dati in larga parte gia' in possesso dell'amministrazione  (si  pensi
alle informazioni relative alla situazione progettuale,  urbanistica,
edilizia, catastale, strutturale). 
    2.6. Gli obblighi di stesura e aggiornamento  del  fascicolo  del
fabbricato comportano il ricorso a una pluralita'  di  professionisti
(geometri,  architetti,  ingegneri,  geologi)  abilitati  secondo   i
rispettivi ordinamenti professionali (art. 5, comma 1 e art.  6).  Si
tratta di un onere imposto indistintamente  a  tutti  i  proprietari,
anche a quelli di piu' modeste condizioni economiche, con  violazione
del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 
    Le norme regionali,  infatti,  impongono  ai  privati  oneri  non
necessari  e  comunque  sproporzionati  ed  eccessivamente   gravosi,
ponendosi dunque in contrasto con l'art. 3 Cost.,  sotto  il  profilo
del principio di ragionevolezza, e con l'art. 42, comma 2, Cost.,  in
quanto impongono limiti alla proprieta'  privata,  che  non  appaiono
necessari   ad   assicurarne   la   funzione   sociale.   La    Corte
costituzionale, con la sentenza n. 315/2003, giudicando  su  analoghe
norme della  Regione  Campania,  premesso  che  «nessun  dubbio  puo'
sussistere riguardo alla doverosita' della tutela  della  pubblica  e
privata incolumita', che rappresenta lo scopo dichiarato della legge,
ed il conseguente obbligo di collaborazione che per la  realizzazione
di tale finalita' puo' essere imposto ai proprietari degli  edifici»,
ha osservato tuttavia che «la previsione di siffatto  obbligo  e  dei
conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il  principio
di ragionevolezza e proporzionalita' e che le relative  modalita'  di
attuazione  debbono  essere  adeguate  allo  scopo   perseguito   dal
legislatore». 
    Dette circostanze hanno condotto a giudicare le  norme  censurate
lesive dell'art. 3 Cost., sotto il profilo  del  generale  canone  di
ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione  al  principio  di
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    La Corte costituzionale ha, inoltre, ricordato, con  la  sentenza
n. 312 del 2010, che la normativa sul «registro  del  fabbricato»  e'
stata giudicata incostituzionale,  quando  si  e'  ritenuto  che  «le
specifiche modalita' di predisposizione e tenuta del registro fossero
contrarie al generale  canone  di  ragionevolezza,  a  cagione  della
eccessiva gravosita' degli obblighi  imposti  ai  proprietari  e  dei
conseguenti oneri economici, nonche' al principio di  buon  andamento
della   pubblica   amministrazione,   data   la    ritenuta    intima
contraddittorieta' della imposta  necessita'  di  richiedere  ad  una
pluralita' di tecnici privati informazioni  gia'  in  possesso  delle
competenti amministrazioni». La  complessita'  e  la  vastita'  delle
attestazioni richieste, infatti, rispondono a finalita' di  vigilanza
e controllo che non solo  appartengono  alla  tipica  responsabilita'
pubblica, ma sono pure connesse ad interessi della collettivita'  non
immediatamente riferibili alla responsabilita' dei proprietari. 
    Le disposizioni censurate si pongono, dunque,  in  contrasto  con
gli articoli 3 e 97 Cost., imponendo la duplicazione di  accertamenti
e la conservazione di informazioni e  documenti  gia'  ricadenti  nei
compiti affidati alla p.a., oltre a violare i principi di eguaglianza
e ragionevolezza di cui agli stessi artt. 3 e  97  Cost.,  l'art.  42
Cost., in quanto comportano limiti alla proprieta'  privata  che  non
appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale. 
    2.7. Con specifico riferimento alla norma contenuta nell'articolo
5, comma 2, si evidenzia l'introduzione di una  misura  di  carattere
sostanzialmente   sanzionatorio,    che    consiste    nel    diniego
dell'autorizzazione o nel rifiuto della comunicazione  inviata  nelle
ipotesi di mancata allegazione della scheda informativa  ai  progetti
ivi contemplati, da sottoporre a permesso di costruire, SCIA,  DIA  o
CIL.  Tale  diniego  non  e'  previsto  dalla  normativa  statale  di
principio, da prendersi a riferimento, e segnatamente gli articoli 12
e 20 del D.P.R. n. 380  /2001  per  il  permesso  di  costruire,  gli
articoli 22 e 23 del medesimo Testo Unico per  la  DIA  e  l'articolo
23-bis dello stesso D.P.R. n. 380 /2001 per la CIL.  Con  particolare
riferimento  alla  SCIA  giova,  poi,   ricordare   che,   ai   sensi
dell'articolo  29-bis  della  legge  n.  241/1990,  le   disposizioni
concernenti, tra l'altro, la SCIA attengono alla competenza esclusiva
dello  Stato,  essendo  state  ricondotte  nell'ambito  dei   livelli
essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,
lettera m) della Costituzione. (cfr. Corte  costituzionale,  sentenze
n. 164/2012 e 121/2014) 
    Per tale  specifico  aspetto  la  norma  in  esame  eccede  dalle
competenze regionali, violando la competenza esclusiva dello Stato in
materia di livelli essenziali delle prestazioni, nonche'  i  principi
fondamentali in materia di governo del territorio  rinvenibili  nelle
citate norme del Testo Unico dell'edilizia  D.P.R.  n.  380/2001,  in
violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) e 3 Cost.